1. Il sindacato (demolitorio) di legittimità del giudice amministrativo sulle ordinanze sindacali per la
disciplina oraria dell’esercizio del gioco lecito è circoscritto alle ipotesi di manifesta irragionevolezza,
contraddittorietà o abnormità della scelta, non anche all’opportunità della stessa. (1)
2. Deve pertanto ritenersi legittima, rientrando la predeterminazione delle fasce orarie in cui è vietato
l’utilizzo di tali macchinari nell’ampia discrezionalità riservata all’amministrazione comunale,
un’ordinanza sindacale che bene evidenzi le ragioni poste a fondamento della limitazione degli orari
per il funzionamento dei video giochi con vincita in denaro (nella fascia oraria dalle ore 24,00 alle
ore 12,00), non essendo la stessa intaccata da evidenti profili di irragionevolezza, illogicità o di difetto
di istruttoria, tenuto conto che la fascia oraria mattutina e quella notturna sono notoriamente quelle
caratterizzate dal maggior afflusso di utenti appartenenti a fasce deboli di popolazione e di giocatori
compulsivi (studenti, casalinghe e anziani nella fascia mattutina; soggetti ludopatici nella fascia serale
e notturna). (2)
3. Nella regione Piemonte, ai sensi dell’art. 6 l.reg. 2 maggio 2016 n. 9, applicabile ratione temporis,
spetta in via esclusiva ai comuni la competenza a delimitare gli orari per il funzionamento degli
apparecchi da gioco, in conseguenza di una valutazione tecnico discrezionale tesa a bilanciare i
diversi interessi coinvolti, tra i quali indubbiamente quello pubblicistico e preponderante alla
prevenzione ed al contrasto delle ludopatie. (2).
(1) Conformi: Sulla prima parte della massima, Cons. Stato, sez V, 12 marzo 2024, n. 2369.
(2) A contrario, sulla irrazionalità di un’ordinanza sindacale che concentri nella fascia notturna l’orario per
l’esercizio del gioco, Cons. Stato, sez. V, 4 marzo 2024, n. 2116.
(3) Sulla competenza del comune a disciplinare, con ordinanza sindacale ex rt. 50 comma 7 T.U.E.L., gli orari
di funzionamento del gioco lecito, cfr. Corte cost. 18 luglio 2014, n. 220 e l’ampia giurisprudenza
amministrativa in materia, da ultimo Cons. Stato, sez V, 12 marzo 2024, n. 2369 e precedenti ivi richiamati;
Cons. Stato, sez. V, 19 dicembre 2022, n. 11805 e 11806; 26 settembre 2022, nn. 8240, 8239 e 8236; 15
settembre 2022, n. 8014.
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 11 marzo 2025, n. 1991.