I. La disciplina relativa alla “Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio” è, tutt’oggi, contenuta nella L. n. 1293 del 22 dicembre 1957, come successivamente modificata ed integrata, il cui art. 21, primo comma, dispone, quale principio generale, che: “le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l’Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell’interesse del servizio”.
Sull’autorizzazione al trasferimento fuori sede di una rivendita tabacchi: i poteri dell’Amministrazione ed i criteri ex lege stabiliti di adeguata dislocazione.
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