Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell’art. 120 c.p.a., “.. .. per l’impugnazione degli atti di cui al presente articolo, il ricorso, principale o incidentale e i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni, decorrente, per il ricorso principale e per i motivi aggiunti, dalla ricezione della comunicazione di cui all’ articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
Sull’applicabilità del termine dimidiato per la proposizione di un’azione avverso atti di annullamento, in via di autotutela, di una procedura di gara.
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