I. L’indicazione del possesso dei titoli di riserva nell’ambito di un concorso pubblico è un
elemento imprescindibile della domanda di partecipazione, la cui carenza non può, in alcun modo,
essere sanata da un’indicazione successiva alla scadenza del termine di presentazione. In
quest’ultimo caso, invero, si consentirebbe non già una regolarizzazione, bensì un’integrazione
della domanda di partecipazione, non consentita in materia di procedure concorsuali, in ragione
della perentorietà dei termini e del necessario rispetto del principio della par condicio dei
candidati.