L’art. 18 della L. n. 241 del 1990, dopo aver disposto, al primo comma, che: “Le
amministrazioni adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di
cittadini a pubbliche amministrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.97 […]
In ordine alla possibilità per la P.A. di richiedere ai concorrenti, nell’ambito delle procedure concorsuali, la produzione di documenti di cui la stessa P.A. sia già in possesso: l’interpretazione dell’art. 18 della L. n. 241 del 1990.
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