Premessa. L’istituto dell’arbitrato è uno strumento alternativo di composizione delle liti tra i privati,
concordi nel rimettere in capo a soggetti terzi, gli arbitri appunto, la risoluzione del conflitto.
L’istituto trae la propria “base normativa” dall’art. 1321 cod. civ. (1), ove viene cristallizzato nel
nostro ordinamento il generale principio di autonomia provata, che consente ai privati di “costituire,
regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Nella sua accezione “rituale”, l’arbitrato è regolato dal codice di procedura civile agli artt. 806 e ss.;
una sola norma è, invece – e non a caso -, dedicata all’arbitrato cd. “irrituale”: l’art. 808 ter c.p.c., che
prevede la facoltà delle parti di rimettere la soluzione di una controversia ad arbitri, la cui decisione,
che ha mera valenza negoziale o contrattuale, viene, ex ante, accettata quale espressione della loro
volontà […]
In ordine alla natura rituale ed irrituale dell’arbitrato: gli indizi sintomatici, elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza, della volontà delle parti di ricorrere all’uno o all’altro strumento.
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Set