L’art. 4-bis della L. n. 203 del 1982, inserito dall’art. 5 del d.lgs. n. 228/2001 e recante
“Norme sui contratti agrari”, prescrive che: “1. Il locatore che, alla scadenza prevista
dall’articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell’articolo 22 o alla diversa
scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi […]
In ordine al diritto di prelazione agraria in caso di nuovo affitto del fondo.
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