Ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del T.U.E.L. (D.lgs. 18.08.2000, n. 267, recante il “Testo
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”), rubricato “Diritti dei consiglieri”, al
secondo comma, così dispone: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del
proprio mandato” […]
Sul diritto di accesso dei Consiglieri comunali e provinciali: i limiti rinvenienti dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia.
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