“[…] Essendo ormai stato espunto dall’ordinamento giuridico l’istituto dell’occupazione acquisitiva,
dalla illegittimità dell’occupazione del bene del privato posta in essere dalla P.A. discende “de plano”
l’obbligo di restituzione, previa riduzione allo stato di fatto esistente al momento dell’apprensione,
restando salva la possibilità per l’amministrazione di attivarsi ai sensi dell’art. 42-bis, d.P.R. n. 327 del
2001, nonché la responsabilità aquiliana da atto illecito da determinarsi, art. 34, comma 4, c.p.a., con
valutazione equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c. […]
Tar Basilicata – Potenza, Sez. I, 16 dicembre 2022, n. 844
in Urb. e appalti, 2, 2023, pag. 252 e ss., con commento Riccardo Artaria, Le occupazioni illegittime della P.A. nella giurisprudenza successiva alla Plenaria del 2020.