“[…] il dovere del giudice di venire in soccorso delle parti ex art. 73, comma 3, c.p.a. non può
essere invocato per ogni valutazione di atti e documenti di causa sottoposti alla sua disamina e
delle quali egli renda una qualificazione o interpretazione diversa da quella fornita dai contendenti […]
Cons. Stato, Sez. III, 22 novembre 2021, n. 7828
– in Il Foro amm., 11, 2021, pag. 1721.