1.Con l’impugnata determinazione dirigenziale il Comune di Biccari del 21 agosto 2023, n.687
rigettava l’istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) riguardante i lavori per la realizzazione
di un impianto di biometano per la valorizzazione degli scarti, sul territorio comunale, in C. da S.M.
ed ordinava di non effettuare l’intervento. Con il suo ricorso la F.A. s.r.l. ha denunciato l’erroneità, in
base alle dichiarazioni ed agli altri allegati depositati, di ciascuno dei rilievi mossi dal Comune
all’ammissibilità del suo progetto, sottolineando il fatto che la verifica a cui la sua domanda avrebbe
dovuto essere sottoposta dall’ente locale avrebbe dovuto riguardare la sussistenza dei requisiti previsti
dall’art. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2011 e non “valutazioni e considerazioni di natura intrinseca agli stessi
documenti di stampo prettamente contenutistico”, relative ad aspetti che, tra l’altro, esulavano dalla
competenza comunale. Proprio per le finalità di promozione della produzione di energia da fonti
rinnovabili e di semplificazione delle procedure che caratterizzano la normativa applicabile alla
fattispecie l’odierna appellante, sempre a confutazione dei singoli “motivi ostativi” segnalati
dall’Amministrazione, ha anche condivisibilmente osservato che al Comune non fosse permesso
“ridisegnare il procedimento di PAS conferendo ad aspetti non previsti dalla legge effetti preclusivi
della procedura stessa”, dimostrando, anche in questo caso, di aver rivolto le sue doglianze a tutti gli
elementi di significato negativo posti dall’Amministrazione alla base del suo diniego, nessuno
escluso.
2. Deve essere rigettata l’eccezione di improcedibilità proposta dal Comune di Biccari per la mancata
impugnazione da parte dell’ appellante del parere dell’8 marzo 2023 dell’Autorità di bacino, atto
meramente endoprocedimentale che, con il suo contenuto – peraltro non corrispondente, in realtà, a
ad un avviso di segno definitivamente negativo e perciò oggetto di ottemperanza da parte della società
interessata che ha prodotto nella nuova procedura lo studio richiesto – non appare concretamente e
definitivamente lesivo della posizione della ricorrente, risultando inidoneo a determinare il difetto di
interesse di F.A. s.r.l. all’impugnazione stessa.
Consiglio di Stato, Sezione IV, 21 gennaio 2025, n. 417.