“[…] L’applicabilità della sanzione pecuniaria può essere decisa dall’Amministrazione solo nella
fase esecutiva dell’ordine di demolizione e non prima, sulla base di un motivato accertamento
tecnico. La valutazione, cioè, circa la possibilità di dare corso alla applicazione della sanzione
pecuniaria in luogo di quella ripristinatoria costituisce una mera eventualità della fase esecutiva,
successiva alla ingiunzione a demolire […]
Cons. Stato, Sez. VI, 10 dicembre 2021, n. 8240
– in Il Foro amm., 12, 2021, pag. 1841 e ss.