1. Non opera il silenzio-assenso, ai sensi degli artt. 14-bis e 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
sull’iniziale istanza di parere alla soprintendenza, ove la conferenza di servizi, iniziata presso una
determinata provincia, inizialmente competente, si sia conclusa con la richiesta di rendere plurimi
chiarimenti e di ripresentare il progetto, laddove nelle more, dopo detta comunicazione (e prima del
riscontro da parte del privato-istante), sia intervenuta la modifica ordinamentale di cui alla legge 28
maggio 2021, n. 84, con cui sono stati modificati i confini della provincia, accorpando il comune in
cui ricade l’intervento progettato, al territorio di una diversa regione ed attribuendo
conseguentemente alla soprintendenza di una diversa provincia la competenza al rilascio del
parere. In forza della normativa transitoria di cui all’art. 2 comma 6 della citata legge n. 84 del
2021, non può infatti ritenersi che il decorso del termine sia avvenuto senza soluzione di continuità
rispetto all’istanza inizialmente presentata, avendo per contro il riscontro della società alla richiesta
di chiarimenti e di ripresentazione del progetto svolto la funzione non solo di (ri)attivare il
procedimento, ma anche di incardinarlo presso la Soprintendenza competente, per cui deve
aversi riguardo, ai fini del computo del termine per la formazione del silenzio-assenso, alla nuova
convocazione della conferenza di servizi decisoria presso il nuovo comune in cui risulta incardinata
la competenza a seguito della predetta modifica ordinamentale. (1).
2. Il parere paesaggistico negativo della soprintendenza, che abbia ritenuto non possibile un
miglioramento del progetto inizialmente proposto, non risulta violativo, nella determinazione di
dissenso, del profilo costruttivo, teso a evidenziare le modifiche che renderebbero assentibile il
progetto, ai sensi 14-bis, comma 3 della legge 8 agosto 1990, n. 241, il quale stabilisce espressamente
che, in caso di dissenso, sono indicate, “ove possibile”, le modifiche eventualmente necessarie ai fini
dell’assenso. (1).
(1) A contrario, sulla necessità di indicazione delle modifiche necessarie per rendere assentibile il progetto,
T.a.r per la Lombardia, Brescia, sez. II, 02 dicembre 2024, n. 955; Cons. Stato, sez. IV, 19 giugno 2020, n.
3931, secondo cui è significativo che anche il dissenso dell’amministrazione preposta alla tutela dell’interesse
sensibile deve essere “motivato” (art. 14-quinquies, comma 1, l. n. 241 del 1990); come pure devono essere
“congruamente motivate” le determinazioni delle amministrazioni partecipanti alle conferenze le quali sono
tenute altresì ad indicare “ove possibile, le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso […]” (art.
14-bis, comma 3, l. n. 241 del 1990)
Consiglio di Stato – Sezione Quinta – Sentenza 14 febbraio 2025,
n. 1236.