Rassegna

STRANIERI: 1. -Stranieri-Concessione della cittadinanza italiana -Ampia discrezionalità -Sussistenza -Fatti oggetto di mera comunicazione di reato -Rilevanza. 2. -Stranieri -Concessione della cittadinanza italiana -Diniego per fatti risalenti nel tempo non seguiti da alcuno sviluppo in sede penale -Maggiore approfondimento istruttorio e più ampio corredo motivazionale -Necessità.

1. Il provvedimento di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1,
lettera f), della legge n. 91 del 1992, costituisce un atto altamente discrezionale, la cui adozione
presuppone una valutazione di opportunità politico-amministrativa, informata a principi di cautela,
tenuto conto che l’acquisizione della cittadinanza comporta l’inserimento, a tutti gli effetti, nella
collettività nazionale (Cons. Stato, sezione I, pareri nn. 401, 84, 77 e 62 del 2023; n. 1989 del
2022), e pertanto tale valutazione può basarsi su «un complesso di circostanze atte a dimostrare
l’avvenuta stabile integrazione del richiedente nel tessuto sociale sotto il profilo delle condizioni
lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità della condotta, tra cui particolare rilievo
assume il rispetto delle regole della convivenza civile e non solo di quelle di rilevanza penale»
(Cons. Stato, sez. I, pareri nn. 943 del 2022 e 1959 del 2020). Parimenti da confermare è il principio
per cui l’Amministrazione ha il potere di valutare anche fatti oggetto di mera comunicazione di
reato, di archiviazione in sede penale, di assoluzione o integranti reati poi estinti o depenalizzati, in
quanto comunque «rivelatori di una non piena adesione ai valori della convivenza civile rilevanti
per la sicurezza e/o l’ordinato svolgimento della vita sociale)» (Cons. Stato, sez. I, parere n. 77 del
2023; pareri nn. 1219, 1756-1761 e 806 del 2022).
2. Tuttavia la medesima, condivisa giurisprudenza ha chiarito che, in tali evenienze, è necessario un
adeguato approfondimento istruttorio diretto ad accertare se e quali sviluppi vi siano stati delle
denunce richiamate e poste a base della valutazione negativa, approfondimento istruttorio che deve
essere poi logicamente seguito da un’attenta valutazione dei fatti così compiutamente ricostruiti,
con un’ampia motivazione che dia conto delle ragioni per le quali quei fatti in astratto penalmente
rilevanti, ancorché non seguiti da significativi sviluppi, né tanto meno da condanne, possano
ritenersi comunque ostativi al rilascio della cittadinanza, in quanto tali da far venir meno quel
requisito dello “status illesae dignitatis” morale e civile richiesto nel soggetto richiedente.
Pertanto, quando il diniego sia basato esclusivamente su fatti risalenti nel tempo non seguiti da
alcuno sviluppo in sede penale, occorre che l’eventuale provvedimento di diniego sia supportato da
un maggiore approfondimento istruttorio e da un più ampio corredo motivazionale, non apparendo
in tali casi sufficiente il mero richiamo di segnalazioni, rapporti e denunce a carico del richiedente,
in specie se non recenti e risalenti nel tempo, senza un’adeguata verifica circa l’attuale stato di tali
segnalazioni, denunce e rapporti.

Consiglio di Stato -Sezione Terza -Sentenza 11 luglio 2023, n. 6791, in Foro Italiano n. 9/2023, Parte Terza, pag. 406, con nota di richiami

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