“[…] l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite
allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola
generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali
situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via
interpretativa da parte del giudice del merito […]
Cass. civ., Sez. II, 2 settembre 2022, n. 25934
in Guida al diritto, 40, 2022, pag. 63 e ss.