“[…] Ferma restando la necessità di una rigorosa istruttoria ai fini della verifica della presenza di
beni strategici e di operazioni riconducibili a quelle individuate dalla legge, la successiva decisione
dello Stato di esercitare o meno i poteri speciali, attraverso l’imposizione di “prescrizioni”,
“condizioni” […]
Tar Lazio – Roma, Sez. I, 13 aprile 2022, n. 4488
– in Giurisprudenza italiana, 8-9, 2022, pag. 1909 e ss., con commento di Federico Riganti,
Annotazioni critiche in tema di Golden Powers e Stato regolatore del mercato.