1. Il silenzio-assenso così detto “orizzontale”, tra pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 17-bis
della legge n. 241 del 1990, non trova applicazione nell’ambito del modello procedurale della
conferenza di servizi, dove trova invece applicazione il regime proprio di acquisizione per silentium
dei pareri e degli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni partecipanti come
definito dagli artt. 14-bis, comma 4, e 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
2. Nel modello procedurale della conferenza di servizi, come ridefinito con il decreto legislativo 30
giugno 2016, n. 127, anche i pareri negativi delle amministrazioni preposte alla cura dei così detti
“interessi sensibili” non sono vincolanti e non hanno più effetti ostativi ma sono motivatamente
superabili con la determinazione di conclusione favorevole della conferenza, secondo il criterio delle
posizioni prevalenti di cui all’art. 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990.
Di conseguenza, la valutazione discrezionale amministrativa e il connesso bilanciamento tra i diversi
interessi pubblici potenzialmente confliggenti, acquisiti nel procedimento, spetta all’autorità
procedente, che ha indetto la conferenza e che è titolare della competenza principale all’adozione del
provvedimento conclusivo, mentre le autorità preposte alla cura di interessi “sensibili”.
Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, Bologna, sezione prima, sentenza 5 giugno 2024, n. 394