Silenzio

SILENZIO: 1. Silenzio -Istituto del c.d. ‘‘silenzio-assenso orizzontale’’ ex art. 17-bis L. n. 241/1990 -Portata generale -Interpretazione estensiva -Ammissibilità. 2. Silenzio – Atti amministrativi – Procedimento che implica anche l’assenso di Autorità competenti in materia paesaggistica e ambientale – Accertamento di compatibilità paesaggistica ex D.Lgs. n. 42/2004, art. 167, comma 5 – Parere vincolante della competente Soprintendenza – Applicabilità dell’istituto del c.d. ‘‘silenzio-assenso orizzontale’’ (L. n. 241/1990, art. 17-bis).

1. La giurisprudenza è univoca nel senso di affermare che “l’art. 17-bis riveste nei rapporti tra
amministrazioni pubbliche una portata generale analoga a quella del nuovo articolo 21-nonies nei
rapporti tra amministrazioni e privati, e che “il Consiglio di Stato ritiene si possa parlare di un
‘nuovo paradigma’: in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è destinato a concludersi con
una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione finale da parte dell’Amministrazione
procedente richiede per legge l’assenso vincolante di un’altra Amministrazione), il silenzio
dell’Amministrazione interpellata, che rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più
l’effetto di precludere l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a
un atto di assenso e consente all’Amministrazione procedente l’adozione del provvedimento
conclusivo.
La portata generale di tale nuovo paradigma fornisce una importante indicazione sul piano
applicativo dell’art. 17-bis, poiché ne consente una interpretazione estensiva, quale che sia
l’amministrazione coinvolta e quale che sia la natura del procedimento pluristrutturato (cfr. infra, i
punti successivi). (così il citato parere n. 1640/2016). […]

Consiglio di Stato, Sezione Settima, Sentenza 2 febbraio 2024, n. 1093 in Giurisprudenza Italiana, n. 4/2024, pag. 775

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