“[…] L’unificazione, ai fini dell’applicazione della sanzione – nella misura massima del triplo di
quella prevista per la violazione più grave – in ordine a plurime trasgressioni di diverse
disposizioni o della medesima disposizione, riguarda, ai sensi dell’art. 8, comma 1, in questione,
esclusivamente l’ipotesi in cui la pluralità delle violazioni discenda […]
Cass. civ., Sez. II, 22 giugno 2022, n. 20129
– in Guida al diritto, 34, 2022, pag. 77 e ss.