1. Nel caso in cui l’ordinanza di archiviazione sia resa all’esito di un’istruttoria approfondita e possa,
quindi, considerarsi un provvedimento definitivo, permanendo, peraltro, l’assenza di nuove prove, si
configura un’ipotesi di applicazione del ne bis in idem sostanziale quale diritto umano fondamentale
riconosciuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia.
La Corte chiamata a valutare la fondatezza di una sanzione amministrativa irrogata dalla Consob, a
fronte di un provvedimento penale (seppur non irrevocabile) favorevole all’indagato, si è occupata di
esaminare un’ipotesi di “doppio binario” sanzionatorio alla luce del ne bis in idem. La Corte,
valorizzando la portata sostanziale di tale principio, alla luce della giurisprudenza della Corte EDU e
della Corte di Giustizia ne rimarca la portata di “diritto umano fondamentale” e ne ha ammesso
l’operatività anche in presenza di un provvedimento di archiviazione penale.
Corte d’Appello Milano, Sezione Prima, sentenza 25 luglio 2023, n. 2461 in Giurisprudenza Italiana, n. 12/2023, pag. 2632: “Ne bis in idem: diritto fondamentale operante anche in caso di archiviazione penale” di B. Nascimbene e E. Colombo