L’inderogabilità dei vincoli di razionalizzazione e di programmazione sottesi al riconoscimento della
remunerazione alle strutture accreditate è tale per cui qualunque maggiorazione della quota a funzione
rispetto a quella individuata dal provvedimento di ripartizione, che non sia riassorbibile nello stesso
mediante la redistribuzione delle quote individualmente assegnate, “… implicherebbe il manifestarsi
di un disavanzo d’esercizio, al quale si dovrebbe far fronte con ulteriore e diversa copertura
finanziaria.
Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 2024, n. 8430, in Guida al Diritto n. 46, 7 dicembre 2024, pag. 114