Sono rimessi alla Corte di giustizia dell’Unione europea i seguenti quesiti:
i) “se l’esclusione dall’ambito applicativo della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006 , relativa ai servizi nel mercato interno per i “servizi sanitari” abbia
o meno ricadute sulla piena attuazione dei principi a tutela della concorrenza nello specifico settore
dell’accesso dei soggetti privati accreditati alla sottoscrizione dei contratti di cui all’art. 8-quinquies
del d.lgs. n. 502 del 1992, e ciò in attuazione delle previsioni dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli
artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E.”;
ii) “in caso di risposta negativa al quesito sub i), se il criterio della c.d. spesa storica utilizzato per
assegnare alle imprese private accreditate il budget in relazione al quale stipulare i singoli contratti
ai sensi dell’art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502 del 1992, ove applicato in via esclusiva o prevalente o
comunque preponderante dall’amministrazione regionale, si ponga in contrasto con l’art. 3, comma
3, T.U.E. e con gli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1, T.F.U.E.”;
iii) “se le previsioni dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106, 116, 117, par. 1,
T.F.U.E. e, più in generale, i principi posti a tutela della concorrenza e del libero mercato, ostino a
disposizioni regionali che, per l’accesso al mercato delle prestazioni sanitarie erogate a carico della
finanza pubblica da soggetti privati accreditati, e pertanto per il primo contratto, prevedano un
budget di ingresso fisso, predeterminato dall’amministrazione regionale e indipendente da
valutazioni in ordine alla efficienza e capacità del soggetto erogatore, alle specifiche esigenze degli
assistiti da soddisfare, alla dislocazione sul territorio dei servizi, alle unità di personale e alla
dotazione tecnologica a disposizione dell’erogatore”;
iv) “in caso si ritenga, rispondendo al quesito sub iii), che la previsione di un budget di ingresso fisso
sia compatibile con le disposizioni dell’art. 3, comma 3, T.U.E. e degli artt. 3, par. 1, lett. b), 106,
116, 117, par. 1, T.F.U.E. e, più in generale, con i principi posti a tutela della concorrenza e del
libero mercato, se tale compatibilità dipenda dal valore del budget di ingresso predeterminato
dall’amministrazione regionale, considerato in termini assoluti ovvero in relazione al valore dei
budget attribuiti agli altri soggetti privati accreditati già contrattualizzati e operanti nel medesimo
settore o branca specialistica”.
Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, Ordinanza 27 febbraio 2025, n. 130.