“[…] il riconoscimento delle peculiari “specialità” dei farmaci biologici, cui si correla il principio
della non automatica sostituibilità tra gli stessi, neppure tra l’originator (farmaco biologico già
autorizzato e immesso sul mercato) e i suoi biosimilari, farmaci biologici similari a quello di
riferimento, ha comportato, sul piano normativo, la definizione di un regime differenziato da quello
dei farmaci a sintesi chimica […]
Cons. Stato, Sez. III, 26 gennaio 2022, n. 540
– in Guida al Diritto, 6, 2022, pag. 121