1. L’art. 8, comma 3, del D.L. n. 34 del 2023, che prevede un meccanismo agevolato per le imprese
che non abbiano instaurato controversie o che le abbiano abbandonate, è illegittimo. La riduzione al
48% della quota dovuta dalle aziende fornitrici di dispositivi medici deve essere estesa a tutte le
imprese, indipendentemente dalla loro scelta di aderire alla definizione conciliativa del contenzioso.
In questo modo, si ripristina il necessario rapporto di correlazione tra le risorse stanziate e la finalità
di rendere sostenibile il ripianamento della spesa per i dispositivi medici.
Corte Costituzionale, sentenza 22 luglio 2024 n. 139