“[…] per “trattamento sanitario” deve quindi intendersi ogni attività prodromica alla tutela della
salute intesa, in senso lato, come benessere psico-fisico. Più specificatamente, anche utilizzando un
criterio di natura letterale, per trattamento sanitario deve intendersi ogni atto prescritto da
personale sanitario […]
Cons. Stato, Sez. III, 19 aprile 2022, n. 2928
– in Guida al diritto, 18, 2022, pag. 86 e ss., con commento di Giuseppe Buffone.