Sanità

SANITA’: 1.- Sanità – Tutela della salute pubblica – Approccio scientifico – Approccio precauzionale – Ambiti applicativi – Individuazione. 2.- Sanità – Tutela della salute pubblica – Principio di precauzione – Nozione ed applicazione – Individuazione.

1. La legislazione comunitaria di settore, e quindi anche il richiamato Regolamento n. 178/2002, è
ispirata dall’approccio scientifico, resta nondimeno fermo e normativamente sancito il ricorso
all’approccio precauzionale nelle ipotesi in cui non sia possibile raggiungere un adeguato livello di
certezza scientifica, soprattutto per mancanza di conoscenze sulla specifica materia scrutinata.
2. Il principio di precauzione “fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti
appropriati al fine di scongiurare i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per
l’ambiente, senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità
di tali rischi e prima che subentrino più avanzate e risolutive tecniche di contrasto. L’attuazione del
principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i
rischi indotti da un’attività potenzialmente pericolosa, l’azione dei pubblici poteri debba tradursi
in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche” (Cons.
Stato, sez. III, n. 6655 del 2019).

Consiglio Stato, Sezione Terza, Sentenza 26 ottobre 2023, n. 9265

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