1. Tramite la campagna vaccinale l’autorità pubblica fa appello alla autodeterminazione dei singoli
(o alla responsabilità genitoriale, ove si tratti di vaccinazioni raccomandate ai minori), ingenerando
negli individui un affidamento nei confronti di quanto consigliato dalle autorità sanitarie, sicché, in
ambito medico, raccomandare e prescrivere finiscono per essere percepite quali azioni egualmente
doverose in vista dell’obiettivo della tutela della salute (anche) collettiva. Ferma restando la diversità
fra le «due tecniche», di cui l’autorità pubblica può ritenere di avvalersi, nondimeno tra obbligo e
raccomandazione non si apprezza una diversità qualitativa. (Precedenti: S. 129/2023; S. 118/2020 –
mass. 43420; S. 137/2019; S. 5/2018 – mass. 39690; S. 268/2017 – mass. 40637; S. 423/2000; S.
226/2000; S. 107/2012; S. 27/1998 – mass. 23685). […]
Corte Costituzionale, sentenza 26 settembre 2023, n. 181, in Il Foro Italiano, 1/2024, Parte I, pag. 22