1. La richiesta di accertamento del diritto al risarcimento dei danni da cd. “ritardo mero”, ex art. 2
bis comma 1 bis, non può essere accolta, giacché non risulta che i ricorrenti, a fronte dell’inerzia
dell’amministrazione comunale, abbiano preliminarmente fatto ricorso al potere sostitutivo di cui
all’art. 2 comma 9 bis l. n. 241/90, quale condizione legittimante la risarcibilità del danno in parola.
2. Deve, tuttavia, essere accolta l’istanza risarcitoria, sub specie di danno non patrimoniale patito
tanto dai genitori quanto dalla minore disabile, quale conseguenza diretta ed immediata della
mancata evasione dell’istanza tendente alla predisposizione in favore di quest’ultima, riconosciuta
portatrice di “handicap in situazione di gravità”, ex art. 3 comma 3 L. n. 104/92, per come
documentato in atti, del cd. progetto individuale di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000.
3. Il progetto individuale di vita di cui all’art. 14 L. n. 328/2000 è un progetto finalizzato alla piena
integrazione delle persone disabili di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito
della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del
lavoro che ciascun comune di riferimento deve predisporre, nell’ambito delle risorse all’uopo rese
disponibili, su richiesta dell’interessato.
4. Vertendosi in tema di danno per ritardo nel provvedere, il relativo risarcimento può essere
riconosciuto a condizione che venga dimostrata la spettanza del bene della vita ovvero che si
dimostri che, con ragionevole probabilità, l’Amministrazione dovrà accogliere l’istanza del privato,
sulla quale non ha provveduto, accordandogli così il bene della vita con essa richiesto.
5. Il danno di tipo esistenziale è inteso come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva e
interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare areddituale del soggetto, che alteri le
sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto
all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno.
6. Il comportamento ritenuto lesivo non è, quindi, meramente limitativo ed impeditivo di una pur
meritevole aspirazione di vita, ma è un comportamento negligente che omette di rimuovere – in una
situazione che per di più per il soggetto è anche di assolvimento di un obbligo (nella specie quello
scolastico) – quei limiti incolpevoli da cui il destinatario, soggetto particolarmente debole in quanto
disabile e pure minore d’età, è gravato.
7. Viene, quindi, in rilievo il meccanismo probatorio delle presunzioni semplici: attraverso il ricorso
alle presunzioni il giudice può sopperire alla carenza di prova, ma non anche al mancato esercizio
dell’onere di allegazione, concernente sia l’oggetto della domanda (o dell’eccezione) che le
circostanze in fatto su cui la stessa si fonda. È evidente, infatti, che trattandosi di un pregiudizio
relativo ad un bene immateriale, la prova per presunzioni è non solo ammissibile, ma è invero la
prova principale. Trattandosi di nocumenti di natura non economica, soccorrono le disposizioni di
cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. legittimanti la liquidazione degli stessi in via equitativa.
TAR Calabria – Sezione Reggio Calabria – Sentenza 5 ottobre 2023 n. 748