1. Va condannata al risarcimento dei danni per violazione dei principi di buona fede e correttezza, nei
limiti dell’interesse negativo commisurato alle spese effettivamente sostenute (compensi
professionali, oneri per la bonifica dell’area, per la presentazione di istanze amministrative e per la
redazione di elaborati tecnici), l’amministrazione comunale che, essendo addivenuta alla stipula di
apposito accordo con il privato, imponendo obblighi ben precisi, anche di natura economica, abbia
ingenerato un legittimo affidamento in ordine alla possibilità di realizzare un impianto di trattamento
dei rifiuti che la successiva e prevedibile attività di pianificazione urbanistica territoriale, sebbene
legittima, ha reso irrealizzabile.
Consiglio di Stato, Sezione Quarta, sentenza 20 giugno 2024, n. 5514