“[…] Nella fattispecie […] la ragionevole fondatezza della pretesa non è in discussione.
Quanto all’elemento soggettivo, l’Amministrazione comunale, nell’assumere le gravate
determinazioni in merito alla richiesta di riesame avanzata dall’interessato, ha potuto contare sul
supporto sia dell’Ufficio legale interno sia di un professionista esterno; entrambi orientati a
suggerire estrema cautela nel valutare il rilascio di un nuovo permesso […]
Tar Puglia – Bari, Sez. III, 8 settembre 2022, n. 1196