Responsabilità della P.A.

RESPONSABILITA’ DELLA P.A.: Illecito del dipendente e imputazione della responsabilità alla pubblica amministrazione.

Cecilia De Nicola, Illecito del dipendente e imputazione della responsabilità alla pubblica amministrazione, in Diritto amm., 4, 2021, pag. 917.

ABSTRACT: Il presente studio esamina i due modelli di imputazione dell’illecito del dipendente alla pubblica amministrazione, l’uno fondato sul rapporto organico, l’altro sul c.d. nesso di occasionalità necessaria. L’obiettivo che si pone è quello di risolvere la questione attinente al criterio di imputazione utilizzabile per gli illeciti commessi in occasione dell’esercizio del potere, abbia agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche, estranee all’amministrazione di appartenenza. Il risultato che emerge dal presente studio è che il criterio di imputazione privatistico deve essere esteso all’illecito commesso in occasione all’esercizio del potere in forza di tre argomenti: la portata generale della responsabilità civile della Pubblica amministrazione, la distinzione tra comportamenti materiali e comportamenti riconducibili almeno mediatamente all’esercizio del potere e la rilevanza meramente casuale che l’attribuzione del potere riveste nel contesto in esame.

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. L due declinazioni della responsabilità della p.a.: a) il rapporto organico quale criterio di imputazione della responsabilità diretta della p.a. – 3.  a quello privato. (segue) b) Il nesso di occasionalità necessaria quale criterio di imputazione della responsabilità indiretta della p.a. 4. Il criterio di imputazione della responsabilità per gli illeciti commessi in occasione dell’esercizio del potere. 4.1. La portata generale della responsabilità di diritto comune e l’equiparazione del preponente pubblico a quello privato. 4.2. I comportamenti materiali e i comportamenti riconducibili almeno mediatamente all’esercizio del potere. 4.3. La rilevanza del potere quale fattore costitutivo della causalità civilistica. 5. Considerazioni conclusive.