Cass. civ., Sez. Un., 2 ottobre 2020, n. 21127
La consolidata giurisprudenza amministrativa esclude che nella fattispecie di danno ingiusto,
prevista dalla L. n. 241 cit., art. 2 bis, “in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del
termine di conclusione del procedimento”, possa farsi rientrare il ritardo in sè e per sè.