“[…] l’attribuzione, in via di delega, di una funzione legislativa al Governo ha testuale base nell’art. 76 Cost. e nei caratteri che, per tale disposizione, deve avere la legge di delega: il che rende il potere legislativo delegato come un potere limitato e non libero nei fini, com’è (nei limiti
Cass. civ., Sez. III, ord. 10 marzo 2021, n. 6584
– in Il Foro Italiano, 10, 2021, pag. 494 e ss., con nota di Giuseppe De Marzo e Roberto Pardolesi, Legislatore e licenza d’illecito.