In tema di risarcimento dei danni subiti in conseguenza di infezione cd. nosocomiale, grava sul
soggetto danneggiato la prova della diretta riconducibilità causale dell’infezione alla prestazione
sanitaria; una volta assolto dal paziente, anche a mezzo di presunzioni, l’onere probatorio relativo al
nesso causale, incombe sulla struttura sanitaria, al fine di esimersi da ogni responsabilità per i danni
patiti dal paziente, l’onere di fornire la prova della specifica causa imprevedibile e inevitabile
dell’impossibilità dell’esatta esecuzione della prestazione, intesa, quest’ultima, non già,
riduttivamente, quale mera astratta predisposizione di presidi sanitari potenzialmente idonei a
scongiurare il rischio di infezioni nosocomiali a carico dei pazienti, bensì come impossibilità in
concreto dell’esatta esecuzione della prestazione di protezione direttamente e immediatamente
riferibile al singolo paziente interessato.
Cassazione Civile, Sezione Terza, Ordinanza 22 febbraio 2023, n. 5490 in Danno e Responsabilità, n. 4/2023, pag. 477: “Infezioni nosocomiali: responsabilità in cerca d’identità” di R. Pardolesi E R. Simone