“[…] l’azione diretta nei confronti del magistrato, pur preceduta dall’autorizzazione del Ministro
della giustizia e confinata ad ipotesi estreme di responsabilità, era prevista dagli artt. 55, 56 e 74
del codice di procedura civile, che furono abrogati con il referendum ritenuto ammissibile con la
sentenza n. 26 del 1987 […]
Corte Cost., 2 marzo 2022, n. 49
– in Guida al diritto, 10, 2022, pag. 14 e ss., con commento di Giulio M. Salerno, Responsabilità
magistrati, in sede di referendum vietata la tecnica manipolativa del ritaglio.