“[…] l’indennizzo per danno biologico permanente pagato dall’Inail alla vittima di lesioni
personali va detratto dal credito aquiliano per danno biologico permanente, vantato dalla vittima
nei confronti del terzo responsabile, al netto della personalizzazione e del danno morale;
b) nel caso di indennizzo sotto forma di rendita, la detrazione deve avvenire sottraendo dal credito
civilistico il cumulo dei ratei già riscossi […]
Cass. civ., Sez. III, 27 settembre 2021, n. 26117
in Giurisprudenza Italiana, 7, 2022, pag. 1587 e ss., con commento di Nicola Rumine,
“Compensatio lucri” e indennizzo INAIL nel caso di aggravamento del danno.