“[…] ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il
danneggiato ha esclusivamente l’onere di fare istanza di applicazione del detto criterio […]
Cons. Stato, Sez. III, 4 maggio 2022, n. 3505
– in Il Foro it., 9, 2022, pag. 2693 e ss., con commento di Roberto Simone, La liquidazione del danno
non patrimoniale: brevi istruzioni per rendersi (meno) infelici.