“[…] allorquando come nella specie nell’espletamento della propria attività si avvalga dell’opera
di terzi (anche) l’amministrazione scolastica assume il rischio connaturato alla relativa
utilizzazione nell’attuazione della propria obbligazione e, pertanto, risponde direttamente di tutte le
ingerenze dannose, dolose o colpose […]
Cass. civ., Sez. III, 12 maggio 2020, n. 8811
– in Studium iuris, 1, 2021, pag. 79