Responsabilità civile

RESPONSABILITA’ CIVILE:  1. Responsabilità civile – Professionisti – Responsabilità medico/chirurgica – Danno da perdita della vita – Responsabilità della struttura e responsabilità del medico -Qualificazione – Responsabilità contrattuale -Sussiste -Differenze -Individuazione. 2. Responsabilità civile – Responsabilità – Attività medico/chirurgica – Danno da perdita della vita – Obbligazioni relative alla prestazione sanitaria in senso stretto o a profili strutturali e organizzativi – Modificazione del titolo di responsabilità – Esclusione –Ragioni. 3. Processo civile – Responsabilità medico/chirurgica -Consulenza tecnica d’ufficio -Deduzione di profili di colpa ulteriori rispetto a quelli originariamente allegati – Domanda nuova – Esclusione –Ragioni.

1. Nell’ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subìto danni in conseguenza di una attività svolta dal
medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la
struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra
quest’ultima e il paziente, tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno
qualificate in termini di responsabilità contrattuale: la prima, in quanto conseguente
all’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalità o di assistenza
sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex art. 1218
cod. civ.) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex art. 1228 cod. civ.); la seconda, in
quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e
funzionale a tutelare l’affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contatto sociale avuto con il
medico, che diviene quindi direttamente responsabile, ex art. 1218 cod. civ.., della violazione di
siffatto obbligo (a partire da Cass. 22/01/1999, n. 589, cfr., tra le tante: Cass. 19/04/2006, n. 9085;
Cass. 14/06/2007, n. 13953; Cass. 31/03/2015, n. 6438; Cass. 22/09/2015, n. 18610).
2. Per quanto specificamente riguarda la responsabilità della struttura sanitaria (l’unica azionata dai
ricorrenti – originari attori – nel presente giudizio, nel quale non sono stati convenuti personalmente i
membri del personale sanitario, autori delle allegate condotte inadempienti), la distinzione delle
obbligazioni derivanti dal contratto atipico di ospedalità tra obbligazioni adempiute personalmente e
obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con
riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma ad essa non corrisponde un
diverso titolo di responsabilità, in quanto l’inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde,
si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel
contratto di spedalità.
3. In tema di responsabilità della struttura sanitaria, la deduzione di profili di colpa diversi e ulteriori
rispetto a quelli originariamente allegati, fondati su circostanze emerse all’esito della consulenza
tecnica d’ufficio, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa
petendi e dell’ambito dell’indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso,
alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall’attore, il cui onere di allegazione dev’essere
rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico-scientifiche da lui esigibili, senza
imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili
soltanto dagli esperti del settore. (Nella specie – relativa alla responsabilità per la tardiva esecuzione
del parto cesareo, che aveva determinato la morte di una neonata venuta alla luce in condizioni di
grave insufficienza respiratoria – la S.C. ha escluso che la deduzione, negli atti conclusionali, di fatti
di inadempimento emersi all’esito della c.t.u. – quali il malfunzionamento dell’apparecchio
cardiotocografico e l’omessa aspirazione del meconio dopo la nascita – integrasse un mutamento del
titolo della domanda rispetto all’iniziale allegazione della colpa dei sanitari nei termini di omessa
effettuazione dei dovuti controlli nella fase antecedente al parto).

Cassazione civile, Sezione. Terza, Ordinanza, 15 marzo 2024, n. 7074, in Giurisprudenza italiana, novembre 2024, p. 2313, con nota di Vito Amendolagine “L’allegazione del fatto costitutivo la responsabilità sanitaria esclude la mutatio libelli”.

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