1. “[…] la responsabilità amministrativa – e la conseguente giurisdizione contabile – attinge sia la
persona giuridica, sia la persona fisica che ha posto in essere atti o condotte illecite generatori di
apporto causale nella determinazione del danno e perseguibili parallelamente alla persona
giuridica, cui lo stesso danno è formalmente imputabile, con conseguente “squarciamento” del
velo della giuridica personalità davanti alla Corte dei conti […]”.
Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Puglia, 7 febbraio 2022, n. 63