“[…] è configurabile un rapporto di servizio tra la pubblica amministrazione erogatrice di
contributo e il soggetto privato che, ponendo in essere i presupposti per la illegittima percezione
del finanziamento o disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato,
abbia frustrato lo scopo perseguito dall’amministrazione […]
Cass. civ., Sez. Unite, ord. 22 novembre 2019, n. 30526
– in Il Foro italiano, 5, 2021, pag. 1794.