Corte dei Conti, Sez. giurisd. della Basilicata, 23 novembre 2022, n. 93
“[…] alla luce di un’intepretazione letterale e sistematica dell’art. 31 del d.lgs. 31/08, la regola generale è che il Servizio dovesse essere interno all’Azienda e con esso lo svolgimento delle relative funzioni (comma 6), mentre l’eccezione, come tale di stretta interpretazione ed applicazione salvo violazione della norma, è l’esternalizzazione di ogni singola competenza/professionalità (comma 3). […] Il pregiudizio all’erario di questa non consentita operazione di sostanziale smantellamento sussiste solo se il relativo costo sia superiore allo svolgimento interno delle pertinenti attività e nel caso sussiste, per quanto il Collegio lo ritenga più contenuto rispetto a quanto definito dall’Organo Inquirente […].
[…] non può non ritenersi preponderante il ruolo e, quindi, il contributo causale del Direttore Generale pro tempore, in quanto giuridicamente titolare del potere di assumere la scelta traendo le somme di un processo istruttorio/valutativo su cui, inevitabilmente, ha posto il suo imprimatur e dal quale era ben esigibile, peraltro, una valutazione ben più attenta ed oculata […]