1. In tema di responsabilità professionale dell’avvocato, ai fini dell’accertamento di un danno
risarcibile derivante dall’inadempimento dell’obbligo di informazione dell’esito sfavorevole del
giudizio di primo grado, che ha determinato l’impossibilità di proseguire il giudizio in sede di
impugnazione, deve essere effettuata una valutazione prognostica sull’esito che avrebbe potuto avere
l’impugnazione preclusa dall’omessa informazione, da svolgersi sulla base della prevedibile strategia
difensiva (anche alla luce delle eccezioni proposte e delle difese svolte nel primo grado di giudizio)
e della possibilità di ottenere un risultato favorevole (anche alla luce degli orientamenti
giurisprudenziali formatisi in materia).
Cassazione civile, sezione terza, Ordinanza 19 gennaio 2024, n. 2109 in Giurisprudenza Italiana, n. 4/2024, pag. 762