Rassegna

RESPONSABILITA’ DISCIPLINARE: 1. -Responsabilità disciplinare -Giudicato penale e responsabilità disciplinare – Autonomia – Limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro materialità -Sussistenza. 2. -Responsabilità disciplinare -Giudicato penale e responsabilità disciplinare -Decisioni penali con le formule “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso” -Vincolo in sede disciplinare -Sussistenza. 3. -Responsabilità disciplinare -Giudicato penale e responsabilità disciplinare -Magistrati – Delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e l’illecito di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 109 del 2006 -Sovrapponibilità -Insussistenza.

1. Il giudicato penale non preclude in sede disciplinare una rinnovata valutazione dei fatti accertati
dal giudice penale, essendo diversi i presupposti delle rispettive responsabilità e i beni giuridici
protetti, fermo restando il solo limite dell’immutabilità dell’accertamento dei fatti nella loro
materialità, così come compiuto dal giudice penale, sicché, se è inibito al giudice disciplinare di
ricostruire l’episodio posto a fondamento della incolpazione in modo diverso da quello risultante
dalla sentenza penale dibattimentale passata in giudicato, sussiste tuttavia piena libertà di valutare i
medesimi accadimenti nell’ottica, indubbiamente più rigorosa, dell’illecito disciplinare (Cass., Sez.
Un., 24 novembre 2010, n. 23778; Cass., Sez. Un., 9 luglio 2015, n. 14344; Cass., Sez. Un., 16
luglio 2021, n. 20385).
2. Le uniche decisioni penali totalmente vincolanti per il giudice disciplinare sono quelle
pronunciate con le formule “il fatto non sussiste” e “l’imputato non lo ha commesso”, sempreché, da
un lato, vi sia perfetta e completa coincidenza tra i fatti contestati nelle due sedi e, d’altro canto, la
sussistenza del fatto reato o la sua attribuzione all’imputato siano state escluse con riferimento a tutti
gli elementi materiali rilevanti sul piano disciplinare.
Pertanto, non configura l’illecito disciplinare conseguente a reato per qualunque fatto costituente
reato idoneo a ledere l’immagine del magistrato, anche se il reato è estinto per qualsiasi causa o
l’azione penale non può essere iniziata o proseguita, la condotta oggetto di sentenza di assoluzione
in sede penale con la formula “perchè il fatto non sussiste”, giacchè, a norma dell’art. 20 del D.Lgs.
n. 109 del 2006, qualora la contestazione disciplinare si esaurisca negli stessi comportamenti già
sottoposti al vaglio del giudice penale, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha autorità di
cosa giudicata nel giudizio disciplinare quanto all’accertamento che il fatto non sussiste. […]

Corte di Cassazione – Sezioni Unite- Sentenza 25 luglio 2023, n. 22428

vedi il documento