1. Il conferimento di una posizione organizzativa non comporta l’inquadramento in una nuova
categoria contrattuale ma unicamente l’attribuzione di una posizione di responsabilità, con correlato
beneficio economico. Ne consegue che la revoca di tale posizione non costituisce demansionamento
e non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 2103 cod. civ. e dell’art. 52, del D.Lgs. 30 marzo
2001, n. 165, trovando applicazione il principio di turnazione degli incarichi, in forza del quale alla
scadenza il dipendente resta inquadrato nella categoria di appartenenza, con il relativo trattamento
economico.
Cassazione civile, Sezione lavoro, Ordinanza 10 marzo 2023, n. 7209 in Giurisprudenza Italiana, n. 1/2024, pag. 142: “La revoca di una posizione organizzativa non configura un demansionamento” di E. Fiata