“[…] non può non darsi alcun rilievo alla causa dell’errore, ovvero alla sua imputabilità in via
esclusiva alla Amministrazione procedente, pur avendo il lavoratore beneficiato dello stesso,
inconsapevolmente basando le proprie aspettative di stile di vita sulla acquisita consistenza
stipendiale […]
Cons. Stato, Sez. II, 1 luglio 2021, n. 5014