1. Nell’ipotesi in cui la mancata attribuzione della retribuzione accessoria dipenda dallo scioglimento
degli organi dell’amministrazione competenti, il dirigente pubblico è tenuto ad astenersi dal
partecipare alla procedura di determinazione della propria indennità, altrimenti configurandosi una
situazione di conflitto di interessi, ed è anzi tenuto, anche alla luce della natura non strettamente
alimentare della somma, ad attendere l’incardinamento dei nuovi organi.
La retribuzione di posizione (e di risultato) è corrisposta dall’amministrazione una volta attivati i
necessari passaggi negoziali contemplati dalla legge e consistenti nell’attribuzione delle
responsabilità, nell’assegnazione degli obiettivi e nella determinazione dei parametri per definirne il
raggiungimento. Da ciò consegue, come ha più volte avuto modo di affermare la Corte di Cassazione,
che dalla previsione di una retribuzione di risultato non discende in capo al potenziale destinatario
della stessa un diritto soggettivo. L’indennità, che trae titolo da un’espressa volontà negoziale, è
erogata, in base ai parametri prestabiliti, una volta che sia giunta a compimento la positiva verifica
del raggiungimento degli obiettivi fissati preventivamente.
Tribunale di Foggia, Sezione lavoro, sentenza 05 aprile 2023, n. 1183 in Giurisprudenza Italiana, n. 12/2023, pag. 2683: “L’autodeterminazione della retribuzione accessoria del dirigente pubblico” di E. De Marco