Pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO: 1. Pubblico impiego – Diritto processuale penale – Articolo 335-bis del c.p.p. – Riforma – Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi – Istituto della rotazione straordinaria – Conferma orientamento che esclude l’automatismo. 2. Diritto processuale penale – Articolo 445 c.p.p., comma 1-bis – Riforma – Applicazione della pena su richiesta –- Effetti dell’applicazione della pena su richiesta – Limiti – Inconferibilità – Esclusione – Applicabilità della nuova disposizione ai patteggiamenti intervenuti prima dell’entrata in vigore della norma – Ammissibilità. 3. Diritto processuale penale – Articolo 335-bis del c.p.p. – Riforma – Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi – Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese – Iscrizione registro degli indagati – Requisito sufficiente per l’applicazione delle misure – Esclusione – Conferma. 4. Diritto processuale penale – Articolo 460 c.p.p. – Riforma – Applicazione della pena su richiesta –- Effetti dell’applicazione della pena su richiesta – Decreto penale di condanna – Effetti – Limiti – Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese – Effetti limitativi o preclusivi – Esclusione.

1. La nuova formulazione dell’articolo 335-bis del c.p.p., secondo la quale “La mera iscrizione nel
registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o
amministrativa per la persona alla quale il reato viene attribuito”, consente di confermare l’operatività
dell’interpretazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo la quale l’applicazione dell’istituto
della rotazione straordinaria non avviene in via automatica come diretta conseguenza della mera
iscrizione nel suddetto registro o con l’avvio di un procedimento disciplinare per condotte corruttive,
ma solo a seguito di un’attenta valutazione, adeguatamente motivata, da parte dell’Amministrazione,
della condotta del dipendente e dell’opportunità della sua permanenza o meno in ufficio. […]

Consiglio di Stato, Sezione Prima, parere 29 aprile 2024, n. 524

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