1.I provvedimenti adottati dall’amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste dal presente
testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati d’ufficio quando:
a) vi sia stato errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli atti;
b) vi sia stato errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel calcolo dell’indennità
di buonuscita o dell’assegno vitalizio;
c) siano stati rinvenuti documenti nuovi dopo la emissione del provvedimento;
d) il provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati falsi.
2.Nei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o rettificato non oltre
il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta
giorni dal rinvenimento di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei documenti.
Nel caso previsto dall’art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o rettificato nel termine
di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’amministrazione statale”.
3. In tema di liquidazione dell’indennità di buonuscita, il provvedimento adottato dall’amministrazione del
fondo di previdenza può essere revocato, modificato o rettificato dalla stessa nel termine di sessanta giorni
decorrenti dalla comunicazione del successivo provvedimento, con il quale l’amministrazione di appartenenza
ricalcoli il trattamento di fine servizio del dipendente per errato riferimento, nel precedente conteggio, alla
retribuzione dirigenziale in luogo di quella relativa alla qualifica di funzionario di inquadramento formale,
trovando applicazione il disposto dell’art. 26, comma 6, del d.P.R. n. 1032 del 1973, come richiamato dal
successivo art. 30, ultimo comma, del medesimo d.P.R.. (Cassa e decide nel merito, CORTE D’APPELLO
MILANO, 06/11/2018).
4.<<“Eventuali modifiche relative a provvedimenti dell’amministrazione statale, che comportino variazioni
concernenti l’indennità di buonuscita già erogata, saranno comunicate alla amministrazione del Fondo di
previdenza, ai fini del pagamento di supplementi dell’indennità predetta ovvero del recupero, mediante
trattenute sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.”
Il citato art. 26, comma 6, sarebbe stato applicabile in ragione del rinvio allo stesso fatto dall’art. 30, u.c. ,
del d.P.R. n. 1032 del 19/3, il quale stabilisce che “Nel caso previsto dall’art. 26, comma sesto, il provvedimento
è revocato, modificato o rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione
dell’amministrazione statale”>>.
Cass. civile, Sez. Lavoro, Ordinanza, 04 giugno 2024, n. 15597, in Foro Italiano, ottobre, 2024, n. 10, I,2746, con nota di Anastasia Palma “Declinazioni della ripetibilità dell’indebito oggettivo, tra imperativi normativi del pubblico impiego e norme speciali della previdenza”.