Rassegna

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO: 1. -Provvedimento Amministrativo -Atto meramente confermativo -Atto di conferma in senso proprio -Differente natura giuridica -Ragioni. 2. -Ricorso giurisdizionale -Ricorso proposto per l’annullamento di un provvedimento – Successiva adozione non spontanea di nuovo atto regolante la medesima fattispecie – Improcedibilità del ricorso originariamente proposto -Insussistenza 2.1 -Appello -Esecuzione della sentenza di primo grado da parte dell’amministrazione soccombente -Improcedibilità dell’appello -Insussistenza, ad eccezione del caso in cui vi sia una rinnovata valutazione degli interessi coinvolti. 3. -Appello -Riproposizione delle domande e delle eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado-Mancata osservanza del termine per la costituzione in giudizio ex art. 46 c.p.a. -Decadenza. 4. -Provvedimento amministrativo -Annullato d’ufficio dallo stesso organo che lo ha emanato – Necessità -Salvo sia diversamente disposto dalla legge. 5. -Provvedimento amministrativo -Annullato d’ufficio per incompetenza -Solo «dall’organo che lo ha emanato […]» non anche dall’organo che sarebbe competente. 6. -Comune -Competenza della Giunta -Approvazione del bando di una selezione – Incompetenza -Sussiste. 7. -Provvedimento amministrativo -Annullato d’ufficio per incompetenza – Adozione entro un termine “ragionevole” -Necessità -Ragioni.

1. Allo scopo di stabilire se un atto amministrativo sia meramente confermativo (e perciò non
impugnabile) o di conferma in senso proprio (e, quindi, autonomamente lesivo e da impugnarsi nei
termini), occorre verificare se esso sia stato adottato o meno a seguito di una nuova istruttoria e di
una nuova ponderazione degli interessi. In tale seconda ipotesi, andrebbe dunque richiamato
l’insegnamento giurisprudenziale per il quale «ogni nuovo provvedimento innovativo e dotato di
autonoma efficacia lesiva della sfera giuridica del suo destinatario, anche di conferma propria (che
si ha quando la pubblica amministrazione, sulla scorta di una rinnovata istruttoria e sulla base di
una nuova motivazione, dimostri di voler confermare la volizione espressa in un precedente
provvedimento) ed anche se frutto di un riesame non spontaneo, ma indotto da un provvedimento del
Giudice amministrativo, che tuttavia rifletta nuove valutazioni dell´Amministrazione e implichi il
definitivo superamento di quelle poste a base di un provvedimento impugnato giurisdizionalmente,
comporta la sopravvenienza di carenza di interesse del ricorrente alla coltivazione del relativo
gravame» (v. Cons. Stato, sez. VI, 15 gennaio 2018, n. 195, che, a sua volta, richiama Cons. Stato,
III, 2 settembre 2013, n. 4358 e sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3457). […]

Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza 29 dicembre 2023, n. 11307

Cons. Stato 11307-2023